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Notifica sanitaria ai sensi del Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 (prodotti alimentari)

Descrizione

Notifica sanitaria ai sensi del Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 (prodotti alimentari)

Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 individua gli operatori del settore alimentare quali responsabili dell’adozione delle misure di sicurezza da attuare per garantire la non pericolosità dei prodotti alimentari.

Per operatore del settore alimentare si intende “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.

L'operatore deve notificare ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione (compreso il trasporto) e distribuzione di alimenti.

La notifica di impresa alimentare interessa infatti molte attività, sia a carattere permanente che stagionale, ad esempio il commercio al dettaglio in sede fissa, il commercio su area pubblica, l'attività di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.), gli artigiani alimentari, la vendita di prodotti agricoli, ecc.

La documentazione per l'inizio, la variazione o la cessazione dell'attività di produzione primaria, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti deve essere trasmessa al SUAP. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità sanitaria competente. 

Approfondimenti

L'avvio di attività di somministrazione di alimenti all'interno di strutture militari deve essere notificato alle Autorità sanitarie militari ai sensi del Decreto legislativo 15 /03/2010, n. 66, art. 182.

Tutte le "imprese alimentari" (mense, bar, buvette, ristoranti, pizzerie, distributori automatici ecc.), sia a gestione militare che esternalizzate, operanti a qualsiasi titolo presso l'A.D., comprese quelle già in possesso di Autorizzazione Sanitaria, devono presentare la richiesta di registrazione/notifica dell'attività, attraverso una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA).

Gestioni militari:

per le "gestioni dirette" di mense, di depositi per catering misto, di bar, buvette, ristoranti, pizzerie e delle attività temporanee (addestrative e stagionali), i Comandanti dell'E.D.R. (O.S.A. - Operatori del Settore Alimentare), continuano a presentare la notifica ai fini della registrazione secondo quanto indicato nella Direttiva del Comando Sanità e Veterinaria del dicembre 2015 e le successive note esplicative dell'aprile 2016.

Scia per gestioni esternalizzate:

(Ditte appaltatrici del servizio di vettovagliamento e gestrici di servizi O.P.S., incluse Basi logistiche addestrative, stabilimenti stagionali, supporto attività addestrative temporanee, attività di vending). A partire dalla data del 30 marzo 2020, il nuovo iter per ottenere la registrazione da parte di imprese esterne è:

  • Ditta Appaltatrice: deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si svolge l'attività
  • Modulo: deve obbligatoriamente utilizzare il nuovo modulo di notifica sanitaria specifico per le strutture militari
  • SUAP: una volta ricevuta la SCIA, il SUAP del Comune la inoltra all'Autorità sanitaria militare competente (per l'Esercito, il Comando Sanità e Veterinaria)
  • Vigilanza: il Comando Sanità e Veterinaria (tramite i Nuclei Veterinari) riceve la notifica, aggiorna il registro delle imprese e svolge l'attività di vigilanza.

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