
Cosa è il demanio marittimo
Il codice civile art. 822 statuisce che: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia e le opere destinate alla difesa nazionale.”
Il nucleo fondamentale della normativa in materia di demanio marittimo è costituito dal Titolo II, Capo 1, del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942 n° 327) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 15.2.1952 n° 328).
L'art. 28 cod. nav. definisce i beni del demanio marittimo, comprendendovi:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade,
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano con il mare,
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso (art. 29) e sono soggette alla stessa disciplina.
Chi lo amministra
Con il D.P.R. 616/77, ai sensi dell’art. 59, sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, con finalità turistico ricreative, con l’esclusione dei porti e degli approdi e di alcune aree demaniali specificatamente individuate in un elenco allegato al D.P.C.M del 21.12.1995.
La legge 494/1993, ha meglio specificato l’uso “turistico – ricreativo” del demanio ed il contenuto delle relative concessioni, individuando le modalità di gestione delle funzioni delegate, quelle di applicazione dei canoni di concessione con la relativa ripartizione tra Stato e Regione. Con la stessa legge, è stato affidato alle Regioni il compito di predisporre un piano di utilizzo delle aree demaniali marittime.
Con L.R. n. 141 del 17.12.1997 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico e ricreative" la Regione Abruzzo ha disciplinato l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L. 494/93 nel testo vigente, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 59 del D.P.R. 616/77;
Con il decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono state integralmente trasferite dallo Stato alla Regione per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.
La legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999 ha stabilito, tra l'altro, il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo.
Le funzioni conferite relativamente a tale materia venivano individuate nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, per qualsiasi scopo e finalità, con la sola esclusione dell'approvvigionamento di fonti di energia e in tutte le attività amministrative ad esse strumentali o complementari.
Il Consiglio Regionale D’Abruzzo, nella seduta del 29 Luglio 2004 ha approvato il piano del Demanio marittimo (PDM) redatto ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n.141/97.
Il Piano Demaniale Marittimo ha valenza di Piano di Settore, è vigente dalla data di pubblicazione sul BURA, 27 Ottobre 2004, e produce i suoi effetti dalla data di approvazione, in quanto scattano le norme di salvaguardia.
Il PDM si attua attraverso i Piani Demaniali Comunali (Piani Spiaggia) con i relativi procedimenti amministrativi connessi e modifiche e trasformazioni edilizie nelle concessioni balneari.
Funzioni dei Comuni
La linea di confine tra le aree del demanio marittimo e le altre proprietà, pubbliche o private, è rilevabile dalla cartografia S.I.D. (sistema informativo del demanio marittimo) istituita in ambito nazionale dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e realizzata attraverso puntuali verifiche catastali.
La cartografia è disponibile presso le Capitanerie di Porto e gli uffici comunali preposti alle funzioni gestionali del demanio marittimo.
I beni del demanio marittimo sono disciplinati dal Codice della Navigazione, dalle altre leggi di settore emanate dallo Stato e dalla Regione, dalle norme di attuazione costituite dagli atti di concessione e dalle ordinanze della pubblica autorità.
Nel dettaglio le principali funzioni dei comuni:
- Procedimenti relativi al rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo ex art. 36 cod nav.
- Variazione al contenuto della concessione demaniale marittima ex art. 24 Reg. Cod. Nav. (con licenza suppletiva in caso di aumento della superficie esistente o realizzazione di nuove opere, autorizzazione negli altri casi).
- Autorizzazione al subingresso alla concessione demaniale marittima ex art. 46 Cod. Nav.
- Affidamento a terzi o sub concessione delle attività oggetto di concessione demaniale marittima ex art. 45 bis Cod. Nav.
- Autorizzazione al rinascimento morbido stagionale di arenili in concessione.
- Aggiornamento dei canoni.
- Autorizzazioni ad occupazioni di breve durata di aree demaniali marittime.
- Mantenimento dell’aggiornamento del portale S.I.D.
- Procedure di affidamento concessioni demaniali marittime in vista della scadenza delle Concessioni ed adempimenti propedeutici.
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi modificazioni, deve presentare domanda all’Ufficio Demanio del Comune. La domanda deve essere presentata utilizzando i modelli forniti dal Sistema informativo del Demanio Marittimo di cui all’art. 104, comma 1 lett. qq del D. lgs. n. 112/98, secondo quanto stabilito dal relativo protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. n. 282/1997.
Alla domanda dovrà essere allegato un rilievo planimetrico reso su supporto magnetico e cartaceo con le modalità stabilite per la gestione del Sistema Informativo del Demanio Marittimo, utilizzando la cartografia catastale e gli archivi del sistema stesso.
Il cittadino titolare di Concessione Demaniale Marittima può richiedere il rilascio di atti inerenti il mantenimento, la gestione, la manutenzione di stabilimenti balneari con opere di facile o difficile rimozione di cui è titolare.
In riferimento alla normativa vigente, in particolare all’art. 105 comma 2 lettera f D. Lgs n. 112/98, competono ai Comuni tutte le funzioni relative al rilascio di concessioni sul demanio marittimo e nel mare territoriale, per qualsiasi scopo e finalità, con la sola esclusione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
Pertanto, negli ambiti territoriali di propria competenza il Comune rilascia le concessioni demaniali per le più svariate attività che possono abbracciare la gestione di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate; in genere per qualsiasi occupazione del demanio che sia richiesta in via temporanea, per motivi contingenti, o in forma permanente per la gestione delle attività consentite dalla normativa vigente (vedi in particolare l'art. 1 L. n° 494/93 come modificato dall'art. 10 L. n° 88/2001 sulla tipologia delle concessioni demaniali marittime e la loro durata).
Il Comune inoltre, ai sensi del citato D. Lgs. n° 112/’98, svolge anche tutte le attività strumentali al rilascio delle concessioni, quali ad es. la gestione del rapporto contrattuale derivante dalla concessione compresa la determinazione e l’esazione del relativo canone, i provvedimenti di autotutela e la disciplina delle attività di balneazione (v. ordinanza di balneare).
